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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

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2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto

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1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.

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1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata

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2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel

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1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a

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Art. 1.

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4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e

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1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi

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1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora

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1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori

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1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1

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1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in

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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

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Data a Roma, addì 1° settembre 1993

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1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del

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1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è

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1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del

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1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

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1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: a) uno o più

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2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

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1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

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1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

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2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del

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13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la

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1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

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1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed

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1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

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1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

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2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del

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1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di

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1. Le attività aziendali liquidate sono ripartite secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare.

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1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

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1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

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1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.

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1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

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1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

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1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra

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2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle

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1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

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1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

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1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

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1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

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1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della

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1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.

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1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della

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3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

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2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

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3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

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1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

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